L'Azienda esercente visto il d.p.r. 753/80, vista la Legge della Regione Lombardia 22/98 come modificata dalla Legge regionale 33/07, visto la Legge 689/81, visto l'art. 117 della Costituzione stabilisce le seguenti condizioni generali di trasporto.
Le Condizioni di Trasporto costituiscono l’insieme delle norme vigenti in materia di trasporto passeggeri; rappresentano, pertanto, l’insieme degli obblighi, dei diritti e dei doveri dell’azienda ferroviaria e dei viaggiatori.
Le Condizioni di Trasporto sono redatte in conformità al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri mezzi di trasporto" e alla normativa regionale vigente.